..Città in rete è un'associazione culturale che si occupa di indagare gli aspetti territoriali delle città sotto il profilo urbanistico, sociale, economico ed ambientale

Statuto

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venerdì 21 gennaio 2011

PIANIFICAZIONE DI AREA VASTA: PAESAGGIO E AMBIENTE


L’art. 9 della Costituzione Italiana affida alla Repubblica la tutela del paesaggio, forma visibile del territorio che testimonia la presenza delle civiltà che si sono succedute nel tempo e nello spazio. Oggi quando si parla di territorio si allude “politicamente” al popolo, ai cittadini, all’opinione pubblica e al rapporto con il territorio. In realtà tutti i problemi che nascono per l’ambiente e il paesaggio non possono essere affrontati se non sono integrati al territorio in forma più generale.
La dimensione culturale dei beni paesaggistico-ambientali è riscontrabile nelle esperienze di pianificazione di area vasta affrontata dalle regioni italiane sin dalla nascita delle prime leggi del 1939. A partire dagli anni ’70 la questione ambientale è stata presa in considerazione dalle amministrazioni regionali legate alla pianificazione di area vasta, anche se negli ultimi 30 anni la stessa è stata caratterizzata, sia da un generico interesse verso l’ambiente, che dalla tutela dell’ambiente come principio necessario dello sviluppo economico del territorio.
I Piani Territoriali Paesistici* che definiscono l’ambiente come una risorsa economica, si pongono come obiettivo primario sia la tutela che la valorizzazione ambientale. La pianificazione di area vasta del paesaggio, generata dalle leggi del 1939, definisce lo stesso come “un insieme di quadri morfologico-ambientali”, concetto oggi abbandonato a favore di quello espresso dall’ecologia del paesaggio, in cui il paesaggio è visto come un “sistema composto da ecosistemi, che offre elementi di descrizione e valutazione per la comprensione delle dinamiche di trasformazione del territorio”.
A partire dagli anni ’90 l’autorità centrale, oggi Ministero per i Beni e le Attività Culturali, ha cercato di riappropriarsi del governo del territorio, cercando di togliere il potere di deroga alle regioni, oggi uniche responsabili della deturpazione ambientale in Italia.
Da tutto ciò nasce la volontà, da parte del Ministero, di riassumere il controllo sull’ambiente e modificare la legislazione della pianificazione urbanistica tenendo conto anche dei prìncipi legati al paesaggio e all’ambiente.
Tutti questi elementi si collegano alla sottoscrizione, da parte del governo italiano, alla Convenzione Europea sul Paesaggio** (Firenze, Ottobre 2000). Secondo il Capitolo 1 art. 1 lett. A della Convenzione, il paesaggio “designa una determinata parte di territorio, così come è percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni”. La redazione del documento ha costituito un momento di riflessione ad ampio raggio sull’importanza della questione ambientale nel futuro dell’Europa, toccando vari aspetti della materia, tra i quali: la qualità paesaggistica; la salvaguardia del patrimonio culturale; la gestione del patrimonio culturale e ambientale; la pianificazione territoriale.

È comunque sia da sottolineare che oggi la tutela dell’ambiente, del territorio, e di conseguenza del paesaggio, non spetta alla competenza esclusiva dello Stato, ma anche ai diversi soggetti istituzionali, dai Comuni alle Regioni, che dovrebbero impegnarsi nel rispetto delle leggi di trasformazione del territorio urbano e non.

*Piani Territoriali Paesistici: strumenti “creativi” la cui redazione è affidata alla Soprintendenza, istituiti dalla Legge 1497 del 1939. Oggi la tutela introdotta dalla Legge 431 del 1985 si incentra sui PTP.
**La Convenzione Europea del Paesaggio è un documento adottato dal Comitato dei Ministri della Cultura e dell'Ambiente del Consiglio d'Europa il 19 luglio 2000, ufficialmente sottoscritto nel Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio a Firenze il 20 ottobre 2000. È stata firmata da ben 27 Stati della Comunità Europea e ratificata da 10, tra cui l'Italia nel 2006.

Bibliografia

G. Campus Venuti F. Oliva (a cura di) Città senza cultura. Intervista sull’urbanistica, Bari, Laterza, 2010
S. Gerlandi Diritto dei beni culturali e ambientali. Corso di legislazione dei beni culturali, Palermo, Palumbo Editore, 2007
N. G. Leone Elementi della città e dell’urbanistica, Palermo, Palumbo Editore, 2004

Dott. Alfonso Riccio

venerdì 14 gennaio 2011

Pianificazione e protezione civile

La protezione civile di area vasta. Linee guida per la redazione del Piano di protezione civile di livello provinciale

Sviluppare attività di protezione civile finalizzate alla previsione e prevenzione od anche a definire attività di pianificazione e gestione dell’emergenza non può che prescindere da un’attenta analisi della condizione del territorio sia in ambito urbano che extraurbano.
La situazione di criticità e l’alto indice di rischio derivante dalle diverse situazioni di vulnerabilità e pericolosità caratterizzano il territorio italiano, ed in modo particolare quello della Sicilia. Questa situazione deve essere analizzata dalle amministrazioni e in tale contesto devono essere valutate le problematiche relative a tutto il territorio.

I recenti eventi calamitosi che hanno interessato la regione (incendio nel territorio di Patti (Me), 2008; alluvione a Castellammare del Golfo (Tp), 2008; frana a Giampilieri (Me), 2009) hanno messo in evidenza il carente numero di comuni dotati di Piani di Protezione Civile, quindi bisognerebbe sopperire a tale lacuna.
Tutto ciò mette in evidenza la necessità di una corretta ed efficace pianificazione per la sicurezza della collettività e quindi lo sviluppo di un Piano di Protezione Civile di livello Provinciale.
In caso di eventi calamitosi la corretta gestione ed applicazione di un Piano di Protezione Civile Provinciale, a prescindere dalla tipologia e dalla dimensione dell’evento calamitoso, dipende dalla sua corretta impostazione ed implementazione. Tali caratteristiche cambiano a seconda dell’ambito territoriale in cui il Piano si inserisce. È opportuno, quindi, definire dei criteri minimi o “Linee Guida” per la redazione di un Piano di Protezione Civile Provinciale, con le caratteristiche di sicurezza di cui deve godere, in funzione dei diversi rischi che possono interessare il territorio.
La tesi di laurea “Linee Guida per la redazione del Piano di Protezione Civile per la Provincia di Trapani”, redatta nel 2010 dagli architetti pianificatori A. Riccio e P. Regina nell’ambito della Pianificazione di Area Vasta, è frutto di un’attenta analisi della condizione del territorio sia in ambito urbano che extraurbano, quindi una volta definite le attività di pianificazione e gestione dell’emergenza è stato possibile sviluppare attività di protezione civile finalizzate alla previsione e prevenzione.
Tale tipologia di Piano di area vasta è un progetto pioniere nella Regione Sicilia, ecco perché lo sviluppo nella forma di Linee Guida, e per la redazione dello stesso si è fatto riferimento ai principi contenuti nel “metodo Augustus”, metodo che discende dalla L. 225/92, stessa legge che istituzionalizza il Servizio Nazionale di Protezione Civile.

L’efficacia di tale strumento pianificatorio di livello provinciale si verifica quando si realizzano determinate condizioni:
- direzione unitaria delle operazioni pianificatorie che si esplicano attraverso il coordinamento di un sistema complesso e non in una visione settoriale degli interventi. È il Prefetto che a livello provinciale definisce i responsabili delle funzioni di supporto presenti in ogni singolo comune della Provincia.
- costante scambio di informazioni fra il sistema centrale e quello periferico, nell’ambito del Sistema Nazione di Protezione Civile. Ogni responsabile delle funzioni di supporto deve interagire con tutti gli altri, in modo da poter fronteggiare l’emergenza in maniera unita e coordinata.
- utilizzo razionale delle unità in emergenza della colonna mobile nazionale, delle risorse disponibili e della reperibilità degli uomini e dei mezzi idonei agli interventi.

E' fondamentale, dunque, che la pianificazione in protezione civile permetta di produrre strumenti utili alla previsione degli eventi calamitosi nonché alla prevenzione delle azioni necessarie a ridurre il danno alle persone, alle cose, al patrimonio artistico e ai beni culturali e i tempi per il ripristino delle normali condizioni di vita nelle zone disastrate.
A questo sono dedicati il lavoro di definizione dei "piani di emergenza", elaborati ai livelli nazionale, provinciale e comunale; il continuo aggiornamento delle procedure di emergenza, indispensabili per coloro che devono intervenire, in modo che sappiano già cosa fare e come farlo; il costante scambio di informazioni tra tutti i livelli del sistema; le attività di formazione del personale e le esercitazioni di tutte le componenti che intervengono nella protezione civile; il potenziamento dei mezzi tecnici messi a disposizione.

Dott. Alfonso Riccio

venerdì 7 gennaio 2011

Le competenze del pianificatore territoriale

Le principali competenze in materia di urbanistica e pianificazione del territorio, storicamente legate alla professione di architetto e dell’ingegnere, sono state recentemente attribuite alla figura del pianificatore territoriale, dal DPR 5 giugno 2001, n. 328 recante “Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti”. In particolare tale decreto ha istituito il nuovo Ordine professionale. Tuttavia occorre fare chiarezza sull'attività professionale dei pianificatori.

L’art. 15 del DPR disciplina le sezioni e i titoli professionali nell’albo professionale dell’Ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori, istituendo le sezioni A e B.

La sezione A e' ripartita nei seguenti settori, a cui spettano i seguenti titoli:

a) architettura, titolo di “architetto”;

b) pianificazione territoriale, titolo di “pianificatore territoriale”;

c) paesaggistica, titolo di “paesaggista”;

d) conservazione dei beni architettonici ed ambientali “conservatore dei beni architettonici ed ambientali”.

La sezione B invece:

a) architettura, titolo di “architetto junior”;

b) pianificazione, titolo di “pianificatore junior”.

L’art. 16 riguarda, anche se in maniera molto generica, le competenze professionali degli iscritti, distinte per le due sezioni.

SEZ. A PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

a) la pianificazione del territorio, del paesaggio, dell'ambiente e della citta';

b) lo svolgimento e il coordinamento di analisi complesse e specialistiche delle strutture urbane, territoriali, paesaggistiche e ambientali, il coordinamento e la gestione di attivita' di valutazione ambientale e di fattibilita' dei piani e dei progetti urbani e territoriali;

c) strategie, politiche e progetti di trasformazione urbana e territoriale.

SEZ. B PIANIFICAZIONE

1) le attivita' basate sull'applicazione delle scienze volte al concorso e alla collaborazione alle attivita' di pianificazione;

2) la costruzione e gestione di sistemi informativi per l'analisi e la gestione della citta' e del territorio;

3) l'analisi, il monitoraggio e la valutazione territoriale ed ambientale;

4) procedure di gestione e di valutazione di atti di pianificazione territoriale e relativi programmi complessi.

Per meglio definire le competenze della professione, riportiamo uno stralcio del profilo professionale riportato sul sito dell’Assurb, Associazone nazionale degli urbanisti e dei pianificatori territoriali e ambientali:

Il posizionamento delle competenze nei confini classici

In merito alle competenze specifiche, la posizione dell’Assurb è che all’iscritto all’Ordine APPC sia nella Sezione A, Settore «Pianificazione territoriale», che l’iscritto junior nella Sezione B, Settore «Pianificazione», spettano tutte le competenze riguardanti la pianificazione territoriale e urbanistica a tutte le varie scale e nelle varie dizioni che dalla legge urbanistica nazionale del 1942 arrivano sino a quelle delle recenti legge regionali (indipendentemente dalla dizione che gli strumenti assumono in queste realtà), comprese tutte le attività di pianificazione a queste assimilabili in qualsivoglia declinazione effettuate: dal Piano di lottizzazione, al PEEP, al PIP, al PP, al PdR, al PRG, ai Piani di settore, ai Piani territoriali provinciali, ai Piani territoriali di indirizzo regionali, ecc. oppure al Piano strategico, al Regolamento urbanistico, al Piano operativo, al Piano dei servizi, al Piano di assetto del territorio, al Piano degli interventi, al Piano generale del territorio, ai Piani del traffico, ai Piani della sicurezza, ecc., compresi ovviamente i relativi regolamenti applicativi. Ma la competenza comprende anche tutte le Valutazioni ambientali (VIA e similari), di incidenza (VIncA e similari), dei piani e programmi sull’ambiente (VAS); quelle economico-finanziarie, ecc.. Non è, e non può essere di competenza, del pianificatore la specifica progettazione edilizia o i calcoli strutturali o la progettazione delle opere infrastrutturali. Anche se, in questo campo, almeno per quanto riguarda alcuni aspetti, alcuni confini sono sovrapponibili a più competenze.

... e poi l’identificazione in confini più evoluti

Fino a che punto si può spingere un pianificatore territoriale oltre a questo primo pacchetto di competenze ‘classiche’? Certamente verso i recenti strumenti della cosiddetta famiglia dei piani complessi e della programmazione negoziata – così come denominati nei vari provvedimenti ministeriali o regionali – che hanno un robusto contenuto di pianificazione sia territoriale che urbanistica, tanto che alcune volte prevedono di andare in variante ai piani urbanistici vigenti; e poi verso la piena applicazione del DPR 380/2001 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) che all’art. 22 (Interventi subordinati al rilascio della dichiarazione di inizio attività), in sintesi, afferma che se un piano attuativo è completo di tutte le indicazioni di volume, superficie, sagoma, ecc. degli edifici, per questi ultimi non serve più il Permesso di costruire ma la semplice DIA. Nei piani attuativi, infatti, ci si spinge normalmente sino alle prescrizioni o alle indicazioni specifiche per le sagome edilizie e per le opere di urbanizzazione e per la sistemazione degli spazi pubblici. In questa stessa tipologia rientra, per esempio, anche il SUAP, se applicato in variante di piano, come previsto dalla legge istitutiva, che è infatti, prima di tutto, un progetto urbanistico. E poi dipende da laureato a laureato. Il laureato con il diploma di geometra o di perito edile non perde e non può perdere comunque le proprie competenze acquisite con il ciclo delle scuole superiori.

Sitografia:

www.cnappc.archiworld.it

www.urbanisti.it

mercoledì 5 gennaio 2011

Gestione dei rifiuti in Sicilia

Riceviamo e inoltriamo il seguente COMUNICATO STAMPA

Palermo 23/12/2010 - La Rete Rifiuti Zero Aragona e le Associazioni Rifiuti Zero Biancavilla, Rifiuti Zero Catania, Rifiuti Zero Messina, Rifiuti Zero Palermo e Rifiuti Zero Trapani dichiarano che la scelta di smaltire i rifiuti mediante qualunque forma di incenerimento non solo è priva di fondamento scientifico e nuoce all´ambiente e alla salute, ma distrugge rilevanti risorse economiche e potenziali posti di lavoro.

Le associazioni sopracitate, in seguito alle dichiarazioni rilasciate negli ultimi mesi alla stampa dall´On. Raffaele Lombardo, Presidente della Regione Sicilia nonché Commissario Straordinario all´Emergenza Rifiuti in Sicilia, riguardo gli impianti di incenerimento dei rifiuti, da lui definiti "tecnologia fallimentare" e "impianti inutili e dannosi", chiedono al Presidente Lombardo che le sue posizioni contro gli inceneritori o "termovalorizzatori" vengano oggi rinnovate, o, in caso contrario, che sia manifestato esplicitamente che è in atto un inspiegabile ripensamento a tal proposito.

Le associazioni suddette invitano inoltre ad una ponderata riflessione sull´argomento poiché le importanti scelte che si stanno pianificando in materia di gestione dei rifiuti in Sicilia rischiano fortemente di condizionare, per i prossimi dieci anni, la salute, il lavoro, l´economia e il benessere dei Siciliani. Le associazioni sopracitate sottolineano infine l´importanza che siano coinvolte le associazioni ambientaliste di settore e con il loro contributo venga rivisitata la stesura del Piano Rifiuti prima dell´ufficializzazione dello stesso.

Rete Rifiuti Zero Aragona
Rifiuti Zero Biancavilla
Rifiuti Zero Catania
Rifiuti Zero Messina
Rifiuti Zero Palermo
Rifiuti Zero Trapani