Le principali competenze in materia di urbanistica e pianificazione del territorio, storicamente legate alla professione di architetto e dell’ingegnere, sono state recentemente attribuite alla figura del pianificatore territoriale, dal DPR 5 giugno 2001, n. 328 recante “Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti”. In particolare tale decreto ha istituito il nuovo Ordine professionale. Tuttavia occorre fare chiarezza sull'attività professionale dei pianificatori.
L’art. 15 del DPR disciplina le sezioni e i titoli professionali nell’albo professionale dell’Ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori, istituendo le sezioni A e B.
La sezione A e' ripartita nei seguenti settori, a cui spettano i seguenti titoli:
a) architettura, titolo di “architetto”;
b) pianificazione territoriale, titolo di “pianificatore territoriale”;
c) paesaggistica, titolo di “paesaggista”;
d) conservazione dei beni architettonici ed ambientali “conservatore dei beni architettonici ed ambientali”.
La sezione B invece:
a) architettura, titolo di “architetto junior”;
b) pianificazione, titolo di “pianificatore junior”.
L’art. 16 riguarda, anche se in maniera molto generica, le competenze professionali degli iscritti, distinte per le due sezioni.
SEZ. A PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
a) la pianificazione del territorio, del paesaggio, dell'ambiente e della citta';
b) lo svolgimento e il coordinamento di analisi complesse e specialistiche delle strutture urbane, territoriali, paesaggistiche e ambientali, il coordinamento e la gestione di attivita' di valutazione ambientale e di fattibilita' dei piani e dei progetti urbani e territoriali;
c) strategie, politiche e progetti di trasformazione urbana e territoriale.
SEZ. B PIANIFICAZIONE
1) le attivita' basate sull'applicazione delle scienze volte al concorso e alla collaborazione alle attivita' di pianificazione;
2) la costruzione e gestione di sistemi informativi per l'analisi e la gestione della citta' e del territorio;
3) l'analisi, il monitoraggio e la valutazione territoriale ed ambientale;
4) procedure di gestione e di valutazione di atti di pianificazione territoriale e relativi programmi complessi.
Per meglio definire le competenze della professione, riportiamo uno stralcio del profilo professionale riportato sul sito dell’Assurb, Associazone nazionale degli urbanisti e dei pianificatori territoriali e ambientali:
Il posizionamento delle competenze nei confini classici
In merito alle competenze specifiche, la posizione dell’Assurb è che all’iscritto all’Ordine APPC sia nella Sezione A, Settore «Pianificazione territoriale», che l’iscritto junior nella Sezione B, Settore «Pianificazione», spettano tutte le competenze riguardanti la pianificazione territoriale e urbanistica a tutte le varie scale e nelle varie dizioni che dalla legge urbanistica nazionale del 1942 arrivano sino a quelle delle recenti legge regionali (indipendentemente dalla dizione che gli strumenti assumono in queste realtà), comprese tutte le attività di pianificazione a queste assimilabili in qualsivoglia declinazione effettuate: dal Piano di lottizzazione, al PEEP, al PIP, al PP, al PdR, al PRG, ai Piani di settore, ai Piani territoriali provinciali, ai Piani territoriali di indirizzo regionali, ecc. oppure al Piano strategico, al Regolamento urbanistico, al Piano operativo, al Piano dei servizi, al Piano di assetto del territorio, al Piano degli interventi, al Piano generale del territorio, ai Piani del traffico, ai Piani della sicurezza, ecc., compresi ovviamente i relativi regolamenti applicativi. Ma la competenza comprende anche tutte le Valutazioni ambientali (VIA e similari), di incidenza (VIncA e similari), dei piani e programmi sull’ambiente (VAS); quelle economico-finanziarie, ecc.. Non è, e non può essere di competenza, del pianificatore la specifica progettazione edilizia o i calcoli strutturali o la progettazione delle opere infrastrutturali. Anche se, in questo campo, almeno per quanto riguarda alcuni aspetti, alcuni confini sono sovrapponibili a più competenze.
... e poi l’identificazione in confini più evoluti
Fino a che punto si può spingere un pianificatore territoriale oltre a questo primo pacchetto di competenze ‘classiche’? Certamente verso i recenti strumenti della cosiddetta famiglia dei piani complessi e della programmazione negoziata – così come denominati nei vari provvedimenti ministeriali o regionali – che hanno un robusto contenuto di pianificazione sia territoriale che urbanistica, tanto che alcune volte prevedono di andare in variante ai piani urbanistici vigenti; e poi verso la piena applicazione del DPR 380/2001 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) che all’art. 22 (Interventi subordinati al rilascio della dichiarazione di inizio attività), in sintesi, afferma che se un piano attuativo è completo di tutte le indicazioni di volume, superficie, sagoma, ecc. degli edifici, per questi ultimi non serve più il Permesso di costruire ma la semplice DIA. Nei piani attuativi, infatti, ci si spinge normalmente sino alle prescrizioni o alle indicazioni specifiche per le sagome edilizie e per le opere di urbanizzazione e per la sistemazione degli spazi pubblici. In questa stessa tipologia rientra, per esempio, anche il SUAP, se applicato in variante di piano, come previsto dalla legge istitutiva, che è infatti, prima di tutto, un progetto urbanistico. E poi dipende da laureato a laureato. Il laureato con il diploma di geometra o di perito edile non perde e non può perdere comunque le proprie competenze acquisite con il ciclo delle scuole superiori.
Sitografia:
www.cnappc.archiworld.it
www.urbanisti.it
5 commenti:
Complimenti per il lavoro di ricerca e di sintesi svolto in questo pezzo.
Permettetemi solamente di integrare che quando, all'inizio, si scrive "... urbanistica e pianificazione del territorio, storicamente legate alla professione di architetto e dell’ingegnere..." a rigore andrebbe specificato che si parla del caso italiano. Ricordiamo sempre che l'urbanistica nasce in inghilterra per motivi sanitari, in francia dalle teorie sociologiche e in germania dalle teorie sulla distribuzione spaziale e che ancora oggi in tantissimi paesi l'urnbanistica è più una scienza più sociale che tecnica in senso stretto. Il fatto che l'urbanistica, in Italia, per troppo tempo sia stata interpretata erroneamente come una branchia dell'Architettura o dell'ingegneria, è solo un caso.
Era giusto una puntualizzazione che non toglie nulla alla bravura di chi ha curato il pezzo che anzi, ringrazio vivamente.
Lorenzo Canale
Scusate per qualche errore, ho scritto di fretta e senza rileggere ^_^
Lorenzo
Da chi è condivisa a livello nazionale la posizione dell'Assurb e quale rilevanza può avere in termini pratici. In toscana, ad esempio, il consiglio regionale dell'ordine degli APPC ha esplicitamente negato la competenza dei pianificatori in ambito di Piani Di Recupero ed ogni altro piano che abbia una qualunque componente progettuale di dettaglio. Nel caso di P.D.R. timbrato da un pianificatore, nell'eventualità che vengano sollevate eccezioni di competenza, è verosimile ipotizzare che i Comuni si rivolgano all'ordine per redimerle.
Davide
Volevo rispondere a Lorenzo dicendo che l'urbanistica nasce nell'antichità ed è indubbiamente parte dell'architettura(basta ricordare le città -urbs- romane, greche, arabe, egiziane ecc.) Probabilmente per te urbanistica e pianificazione territoriale sono la stessa cosa quando in realtà sono 2 cose diverse: la prima legata al termine inglese urban design e urban planning, city/town planning mentre la seconda comprende i termini inglesi di territorial planning, regional planing,landscape planning. Nel periodo storico di cui tu parli è nata l'urbanistica come disciplina autonoma poichè prima la facevano architetti e ingegneri.
Molto interessante. Mi ha incuriosito soprattutto l'ultima frase. Io sono un geometra abilitato e laureato magistrale in urbanistica LM48, se ritirassi il timbro da pianificatore perderei le mie competenze da geometra a quanto so, potendo firmare solo piani e non pratiche attribuibili al geometra
Posta un commento